Art. 12.
(Finalità dei distretti scolastici).

      1. Il distretto scolastico opera, in un comprensorio omogeneamente caratterizzato

 

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a livello interscolastico ed infraistituzionale, quale osservatorio per l'esercizio del diritto allo studio, per l'orientamento scolastico e professionale e per la crescita culturale e civile della comunità. Ha compiti di proposta, di coordinamento e di verifica per l'offerta degli ordini scolastici e dei servizi alla scuola; attiva programmi per la crescita della qualità nella scuola, per l'apporto alle finalità della scuola di ogni utile riferimento territoriale, per l'educazione permanente e per la diffusione della cultura sul territorio. Il ruolo di osservatorio è finalizzato al monitoraggio della domanda e dei flussi scolastici, dell'osservanza dell'obbligo scolastico ed all'analisi delle cause dell'abbandono, conoscenze indispensabili per elaborare indirizzi utili alle comunità locali per i piani al diritto allo studio e i criteri per la realizzazione della scuola. Tale centro può inoltre servire alle scuole del comprensorio per l'elaborazione di dati, per l'offerta di informazioni e documentazioni, e per sostenere l'innovazione e la multimedialità. Con tale mezzo sono censite, divulgate e riscontrate le opportunità educative, culturali, sportive e professionali che si attivano sul territorio.
      2. Con una conferenza annuale dei servizi il distretto scolastico coordina:

          a) il piano poliennale dell'offerta di scuole e istituti e della razionalizzazione scolastica nel comprensorio distrettuale, con un progetto di localizzazione e di adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche da sostenere, per le rispettive competenze, con accordi di programma tra comuni e di questi con l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di opere per le scuole, secondarie di primo e di secondo grado, è condizionato dall'esistenza di tale piano;

          b) il programma annuale dei servizi e dell'assistenza per garantire il diritto allo studio e l'accesso e la frequenza scolastici;

          c) la programmazione, con la regione, della presenza e degli indirizzi delle attività di formazione e di specializzazione professionale, dei corsi speciali per il recupero

 

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socio-lavorativo dei giovani portatori di handicap.

      3. I distretti scolastici, con il supporto tecnico:

          a) dell'azienda sanitaria locale, promuovono programmi di aggiornamento degli insegnanti per l'educazione alla salute e alla prevenzione primaria;

          b) delle competenze, anche universitarie, presenti nel sistema scolastico e, se necessario, di qualificate agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la dirigenza scolastica, e gestiscono, i progetti di orientamento scolastico, universitario e professionale;

          c) della dirigenza scolastica, promuovono e gestiscono programmi di aggiornamento del personale scolastico, progetti di ricerche-concorso di integrazione scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture locali, per l'educazione civile e teatrale, per l'incentivazione della lettura, per ogni altra attività extracurricolare ritenuta utile, compatibile ed integrante della normale attività di formazione scolastica;

          d) dell'istituzione territoriale ritenuta competente, coordinano e promuovono iniziative per l'educazione permanente, per l'aggiornamento professionale e per la crescita culturale della comunità locale.