1. Il distretto scolastico opera, in un comprensorio omogeneamente caratterizzato
a) il piano poliennale dell'offerta di scuole e istituti e della razionalizzazione scolastica nel comprensorio distrettuale, con un progetto di localizzazione e di adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche da sostenere, per le rispettive competenze, con accordi di programma tra comuni e di questi con l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di opere per le scuole, secondarie di primo e di secondo grado, è condizionato dall'esistenza di tale piano;
b) il programma annuale dei servizi e dell'assistenza per garantire il diritto allo studio e l'accesso e la frequenza scolastici;
c) la programmazione, con la regione, della presenza e degli indirizzi delle attività di formazione e di specializzazione professionale, dei corsi speciali per il recupero
3. I distretti scolastici, con il supporto tecnico:
a) dell'azienda sanitaria locale, promuovono programmi di aggiornamento degli insegnanti per l'educazione alla salute e alla prevenzione primaria;
b) delle competenze, anche universitarie, presenti nel sistema scolastico e, se necessario, di qualificate agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la dirigenza scolastica, e gestiscono, i progetti di orientamento scolastico, universitario e professionale;
c) della dirigenza scolastica, promuovono e gestiscono programmi di aggiornamento del personale scolastico, progetti di ricerche-concorso di integrazione scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture locali, per l'educazione civile e teatrale, per l'incentivazione della lettura, per ogni altra attività extracurricolare ritenuta utile, compatibile ed integrante della normale attività di formazione scolastica;
d) dell'istituzione territoriale ritenuta competente, coordinano e promuovono iniziative per l'educazione permanente, per l'aggiornamento professionale e per la crescita culturale della comunità locale.